CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO


In questo articolo si continua ad analizzare la voce dell’Attivo Circolante C) II Crediti verso Clienti soffermandosi in particolare sulle tipologie di bilanci previsti dall’art. 243-bis e  2435-ter  del Codice Civile, cioè i bilanci “abbreviati” e delle “Micro-imprese”.
Il Principio contabile nazionale OIC n. 15, nella versione adottata nel dicembre 2016, applicabile ai bilanci relativi all’esercizio 2016 e successivi, prevede anche la possibilità di CANCELLARE i crediti dal bilancio.

La cancellazione del credito dal bilancio è possibile solo se: 

  • I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
oppure
  • La titolarità dei diritti sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi relativi al credito.
Per valutare se sono stati trasferiti i rischi relativi al credito vanno verificate tutte le clausole contrattuali.Quindi, NON E’ POSSIBILE CANCELLARE UN CREDITO a fronte di cessioni che NON TRASFERISCONO SOSTANZIALMENTE TUTTI I RISCHI.Il motivo è legato anche al fatto che si deve consentire una applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite in caso di cessione del credito. 

OPERAZIONI CHE COMPORTANO LA CANCELLAZIONE DEL CREDITO (Principio contabile OIC n. 15)

La cancellazione del credito avviene
  • nel caso di estinzione dello stesso
  • nel caso di cessione con trasferimento al cessionario di tutti i rischi
Si può trattare quindi delle seguenti operazioni:
  • forfaiting
  • datio in solutum
  • conferimento del credito
  • vendita del credito, compreso factoring con cessione pro soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi di credito
  • cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito
aspetti contabili

La perdita su crediti deve essere iscritta alla voce B.14 Oneri diversi di gestione del Conto Economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura.La perdita su crediti corrisponde alla differenza tra:
  • corrispettivo e
  • valore contabile del credito al momento della cessione (ovviamente partendo dal presupposto che il corrispettivo è di importo inferiore al valore contabile del credito)
 
OPERAZIONI CHE NON COMPORTANO LA CANCELLAZIONE DEL CREDITO (Principio contabile OIC n. 15)

In presenza di un trasferimento della titolarità del credito senza il trasferimento di tutti i rischi, il credito rimane iscritto in bilancio.Le principali operazioni che non comportano la cancellazione del credito sono:
  • mandato all’incasso, compreso il factoring comprendente solo mandato all’incasso e le ricevute bancarie
  • cambiali girate all’incasso
  • pegno di crediti
  • cessione a scopo di garanzia
  • operazioni di sconto, cessioni pro-solvendo e pro-soluto e cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito
contabilizzazione

la cessione senza il completo trasferimento sostanziale di tutti i rischi, contabilmente prevede:
  • che il credito ceduto non venga cancellato
  • a fronte della liquidità ottenuta dal cessionario, va iscritto un debito di pari importo
  • la differenza tra il valore di cessione e quello di iscrizione viene rilevata come interesse passivo (gestione finanziaria del conto economico)
  • in base al valore del credito incassato dal cessionario (inferiore o uguale al presunto valore di realizzo) la società cedente rileva
una perdita (valore incassato dal cessionario risulta inferiore al presunto valore di realizzo)

oppure

non effettua alcuna rilevazione economica (se il valore incassato dal cessionario è uguale al valore presunto di realizzo