CREDITI VERSO CLIENTI E BILANCIO
Il presente articolo vuole soffermarsi su quanto prevede il codice civile ed i principi contabili nazionali in tema di valutazione dei crediti dell’attivo circolante nel bilancio abbreviato e delle microimprese, che riguardano la maggioranza delle società di capitali a responsabilità limitata italiane.In particolare, ai sensi dell’art. 2424 C.C., lo schema di Stato Patrimoniale prevede che tutti i crediti ricompresi nell’attivo circolante devono confluire nella classe “C) II. Crediti”.I Crediti vengono suddivisi in:
- Crediti verso Clienti (ad es. per fatture emesse, per fatture da emettere, Clienti c/ricevute bancarie, Cambiali attive allo sconto ed all’incasso, ecc.);
- Crediti verso imprese controllate: si fa riferimento alla definizione di società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, C.C., e cioè, società in cui:
- si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- si dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- si esercita influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali;
- Crediti verso imprese collegate: ai sensi dell’art. 2359, comma 3 del Codice Civile, sono società verso le quali si esercita una influenza notevole, che si presume esistere quando nell’assemblea ordinaria l’impresa può esercitare almeno il 20% dei voti, ovvero il 10% se l’azienda partecipata è quotata nei mercati regolamentati;
- Crediti verso imprese controllanti;
- Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: tale voce è stata introdotta dall’art. 6, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 139/2015, che ha modificato l’art. 2424 del C.C.; si tratta dei crediti vantati nei confronti delle imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle);
- Crediti tributari;
- Imposte anticipate;
- Crediti verso altri; si tratta di crediti verso dipendenti, altri soggetti
Ogni voce dei Crediti deve evidenziare gli importi esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. Fanno eccezione a tale evidenziazione le Imposte anticipate, che nella realtà dei fatti non sono veri e propri crediti da riscuotere ma rappresentano il minor ammontare di imposte future.Nella Classe “C) II. Crediti” dell’attivo circolante devono essere iscritti solo i crediti che attengono ad operazioni di tipo commerciale (vendite, prestazioni di servizi…); quelli che attengono ad operazioni patrimoniali e finanziarie (prestiti e finanziamenti, …..) vanno iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE DEL CREDITO IN BILANCIOIl Principio Contabile OIC 15, aggiornato al dicembre 2016, precisa che i crediti derivanti da ricavi relativi a cessioni di beni e/o prestazioni di servizi sono rilevati quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- Il processo produttivo (beni e servizi) è stato completato;
- È avvenuto lo “scambio”: si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà, che è individuato:
- Con la data di consegna dei beni per la cessione di beni mobili;
- Con la data di stipula dell’atto per le cessioni di beni per i quali è richiesto l’atto pubblico;
- Con la conclusione dell’esecuzione della prestazione per le prestazioni di servizi.
Nel caso di vendita con riserva di proprietà è necessario prendere in considerazione, quale passaggio sostanziale, la consegna del bene, indipendentemente dal passaggio di proprietà (passaggio formale) in quanto “il compratore acquista la proprietà della cosa con l’ultima rata del prezzo ma assume i rischi dal momento della consegna” (cfr art 1553 c.C.).VALUTAZIONE DEI CREDITIL’art. 2426 del Codice Civile prevede i Criteri di Valutazione da applicare alle poste che devono essere rilevate nel bilancio.In particolare il comma 8 dell’art. 2426 prevede per la rilevazione dei Crediti in bilancio (sia nelle immobilizzazioni che nell’attivo circolante):
- il criterio del costo ammortizzato
- tenendo conto del fattore temporale (criterio dell’attualizzazione);
- e del presumibile valore di realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato e quello dell’attualizzazione possono non essere applicati se gli effetti sono irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni esposte in bilancio.Gli effetti si possono presumere irrilevanti, secondo l’OIC 15, se:
- i crediti sono a breve termine (= scadenza inferiore ai 12 mesi);
- i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra il valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
In ogni caso se non vengono utilizzati tali criteri per la valutazione dei crediti, si dovranno indicare le motivazioni di tale scelta in Nota Integrativa (per le società che presentano il bilancio ordinario).La norma transitoria prevede che per le operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, è possibile non applicare tale disposizione. Non sono tenute all’applicazione di tali criteri le società che:
- redigono il bilancio abbreviato (art. 2435-bis C.C.)
- e le micro-imprese (art. 2435-ter C.C.).
Quindi, per queste ultime si può applicare il criterio del presumibile valore di realizzazione. Siccome in questa sede ci occupiamo di imprese che redigono il bilancio abbreviato o si tratta di micro-imprese, non verranno approfonditi i criteri del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, che sono ripresi dai principi contabili internazionali. IL CRITERIO DEL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZAZIONEIl valore presumibile di realizzazione corrisponde al valore nominale al netto dei relativi fondi di rettifica (fondo svalutazione crediti).La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti e degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.Se è prevista l’automatica applicazione degli interessi di mora per ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, questi devono essere rilevati nella voce C16 “altri proventi finanziari”.Se l’incasso degli interessi è dubbio, “occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero”.I Costi di transazione iniziali vanno rilevati tra i risconti attivi.Gli Amministratori debbono valutare i crediti alla chiusura dell’esercizio tenendo conto che tali crediti devono essere indicati per l’ammontare che si presume di incassare dal debitore: si tratta del valore che ragionevolmente potrà essere riscosso alla naturale scadenza del credito.Quindi la valutazione successiva del credito è effettuata al valore nominale, cui vanno
- aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale
- dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi ed al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo.
Gli “abbuoni e sconti di natura finanziaria sono rilevati normalmente al momento dell’incasso come oneri finanziari; i costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.Il Procedimento di valutazione dei crediti alla fine dell’esercizio deve prevedere:
- per i Crediti di sicura realizzazione: l’iscrizione in bilancio al valore nominale;
- per i Crediti di dubbia esigibilità: svalutazione attraverso la costituzione di uno specifico fondo;
- in generale, un accantonamento al fondo rischi su crediti basato sull’esperienza storica dell’azienda; può essere opportuno procedere alla costituzione di un fondo generico secondo i principi di prudenza e competenza.
Secondo l’OIC 15, con la costituzione di un fondo svalutazione crediti “si mira a coprire sia le perdite di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle perdite non ancora manifestatesi ma che l’esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi esposti in bilancio e che pertanto si possono ragionevolmente prevedere”.E’necessario escludere dall’ammontare totale quei crediti per i quali non sussistono rischi di esigibilità.A tale stanziamento corrisponderà, per il medesimo importo, la rilevazione di una Svalutazione da iscrivere a Conto Economico – voce B) 10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.Per i crediti con scadenza oltre i 12 mesi il nuovo principio contabile OIC 15 non prevede più lo scorporo della componente finanziaria implicita.