LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI


Il presente articolo vuole soffermarsi su quanto prevede il codice civile ed i principi contabili nazionali in tema di svalutazione dei crediti dell’attivo circolante nel bilancio abbreviato e delle microimprese, che riguardano la maggioranza delle  società di capitali a responsabilità limitata italiane.

STIMA DELLA SVALUTAZIONE DEI CREDITI

Il nuovo Principio Contabile Nazionale OIC 15, rivisto nel dicembre 2016 esplicita dei criteri da utilizzare da parte degli Amministratori nella eventuale stima dei crediti  e delle svalutazioni al termine dell’esercizio.
“I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti.Un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore”.Gli amministratori devono valutare la sussistenza di indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore.Alcuni indicatori possono essere (elenco non esaustivo ma indicativo dei principali):

  • significative difficoltà finanziarie del debitore;
  • una violazione del contratto: inadempimento o mancato pagamento di interessi e/o quota capitale;
  • il creditore concede al debitore una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione in situazioni economiche e finanziarie “in bonis” del debitore
  • probabilità che il debitore dichiari il fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
  • dati osservabili che facciano presumere una futura sensibile diminuzione dei futuri flussi finanziari stimati per un credito; si devono ricomprendere qui anche sfavorevoli condizioni economiche nazionali e/o locali e cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.
Nel caso in cui vi siano un numero limitato di crediti, la verifica dell’esistenza di indicatori di perdita di valore deve essere effettuata per ogni singolo credito.Se il numero di crediti è molto elevato e l’importo dei singoli crediti risulta di importo “non significativo”, la verifica di cui sopra può essere effettuata “a livello generale di Portafoglio Crediti”.Se i crediti sono molto numerosi ma alcuni di questi sono molto significativi, bisogna considerare l’esistenza degli indicatori di perdita valore sui singoli crediti significativi, mentre per gli altri crediti non significativi, può essere effettuata a livello di “portafoglio”. 

STIMA DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI A LIVELLO DI PORTAFOGLIO

I crediti devono essere raggruppati sulla base di “ caratteristiche di rischio di credito simili”, che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.).
A tali raggruppamenti o classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione della riduzione di valore (ad es. una % dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tener conto della congiuntura corrente).L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (pegno, ipoteca, fidejussione) deve tener conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie.Se determinati crediti risultano parzialmente o totalmente assicurati, nel valutare l’accantonamento al fondo svalutazione di tali crediti bisogna considerare solo la quota di crediti non coperta da assicurazione solo se si ha la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l’indennizzo.Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell’esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti. 

EFFETTI DELLE SVALUTAZIONI E DEI RIPRISTINI DI VALORE DEI CREDITI VALUTATI AL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO NEI BILANCI ABBREVIATI E DELLE MICRO-IMPRESE

Se, in un esercizio successivo, vengono meno in tutto o parzialmente le ragioni che hanno comportato la contabilizzazione di una svalutazione in esercizi precedenti, la svalutazione rilevata in precedenza deve essere stornata.Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non  fosse stata mai rilevata.