LEGGE DI BILANCIO 2018


Con la Legge n.205 del 27 dicembre 2017 è stata emanata la “legge di bilancio 2018”. La stessa è entrata in vigore dall’1.01.2018 e di seguito si riepilogano le principali novità introdotte:
Fatturazione Elettronica L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle pre­stazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un sog­getto passivo IVA ovvero un privato consumatore.Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che si avvalgono del regime forfetario ex art.1 co.54-89 della Legge 190/2014 e coloro che sono soggetti al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011.DecorrenzaIl nuovo obbligo decorre, per le fatture emesse, dal 1° gennaio 2019.Per coloro che si occupano di cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti la decorrenza è anticipata al 1° luglio 2018.Sono inoltre anticipate al 1° luglio 2018 anche le attività di prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.Modalità di trasmissioneLe fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il sistema di interscambio, utilizzando il formato di cui all’allegato A del DM 03.04.2013 n.55.Il soggetto emittente potrà:

  • Operare direttamente sul sistema;
  • Avvalersi di intermediari (come lo Studio D’Elia per esempio) per la trasmissione.
Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.Regime SanzionatorioSe la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs 471/97 (fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata).Inoltre per non incorrere nella sanzione di cui all’art.6 co.8 del Dlgs. 471/97 (pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell’IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co.8, avvalendosi del Sistema di interscambio.Comunicazione delle operazioni transfrontaliereA partire dall’1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica).Non sono oggetto di comunicazione:
  • i dati delle bollette doganali ricevute;
  • i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.
La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione ammini­strativa (prevista dal nuovo co. 2-quater dell’art. 11 del DLgs. 471/97) pari a:
  • 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
  • 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa corretta­mente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.
Proroga dei Super-ammortamentiViene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”, con alcune modifiche.In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall’1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:
  1. L’ordine risulti accettato dal venditore;
  2. Sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Nella nuova versione dell’agevolazione la maggiorazione è del 30% (invece del 40%) e sono esclusi tutti i veicoli di cui all’art.164 del TUIR.Proroga degli Iper-ammortamentiLa maggiorazione del 150% di cui all’art.1 co.9 della L.232/2016 viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:
  1. L’ordine risulti accettato dal venditore
  2. Sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
 Maggiorazione relativa ai beni immaterialiÈ prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.Inoltre, viene ampliato l’ambito di applicazione di tale maggiorazione, aggiungen­do le seguenti voci:
  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e parteci­pa­tiva, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di pre­stazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Sostituzione di un bene agevolato con l’iper-ammortamentoViene integrata la disciplina originaria dell’iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza per­dere la maggiorazione.Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018In via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali.Soggetti beneficiariPossono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponi­bile ai sensi degli artt. 5 – 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:
  • imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
  • titolari di reddito di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni in forma individuale o associata);
  • soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo).
Lavoratori agevolatiIn assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene che attribuiscano il diritto a fruire della deduzione:
  • sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale di cui al DPR 7.10.63 n. 1525;
  • sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro compa­rativamente più rappresentative.
Numero minimo di giorni di impiegoIl lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’im­posta.La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.Acquisti di carburanti – Certificazione dell’operazione – Condizioni per la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costoLa legge di bilancio 2018 prevede l’introduzione, a partire dal 1 luglio 2018, di specifiche misure di contrasto all’evasione fiscale nel settore dei carburanti. Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolioA decorrere dall’1.7.2018, viene previsto l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.L’obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l’art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documen­tati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.Viene altresì modificato l’art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96, per circoscrivere l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi alle sole cessioni di carbu­ranti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati. Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettiviA decorrere dall’1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.L’obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quan­to, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei con­fronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elet­tronica.Le modalità di attuazione del nuovo obbligo saranno definite con prov­vedimento dell’Agenzia delle Entrate. Abolizione della scheda carburanteIn ragione dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall’1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97. Detraibilità dell’IVA sull’acquisto di carburantiViene modificato l’art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l’eser­cizio della detrazione IVA assolta sull’acquisto e l’importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finan­­ziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedi­mento dell’Agenzia delle Entrate.Deducibilità del costo del carburanteAnalogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente median­te carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da opera­tori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Stabile Organizzazione: nuova nozioneViene ri-disciplinata la nozione di stabile organizzazione (S.O.) di cui all’art. 162 del TUIR. Nuova ipotesi di Stabile Organizzazione nel settore digitaleAl co. 2 dell’art. 162 del TUIR viene inserita la lett. f-bis), al fine di ricomprendere tra le fattispecie suscettibili di configurare S.O. “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.Contestualmente, è abrogato il co. 5 dell’art. 162 del TUIR, il quale escludeva la configurabilità di una S.O. nel caso di disponibilità a qualsiasi titolo di “elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”.L’intervento normativo è volto a superare il concetto di S.O. basato sul radica­men­to territoriale inteso in senso tradizionale (materiale o personale) e dare, invece, rilievo al luogo in cui si svolgono le attività e si produce la ricchezza (sostanza economica). Attività aventi carattere preparatorio o ausiliarioLa sussistenza di una S.O. è esclusa a condizione che le attività “singole” elen­cate nelle lettere da a) ad e) di cui al co. 4 (come riformulate), o l’attività com­plessiva risultante dalla combinazione di tali attività, siano di carattere prepa­ra­torio o ausiliario (art. 162 co. 4-bis del TUIR). Anti-fragmentation ruleViene introdotta la c.d. “anti-fragmentation rule”, quale norma volta ad evitare che l’attività sia frazionata tra più imprese collegate, al solo fine di non incorrere in una delle ipotesi che, considerando l’attività in modo unitario, configurerebbero una S.O. (art. 162 co. 5 del TUIR). Agente dipendenteConfigura una S.O. un soggetto che (art. 162 co. 6 del TUIR):
  • agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente;
  • abitualmente conclude contratti, o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa.
Inoltre, ai fini della qualifica di “agente dipendente” idoneo a configurare S.O., de­ve trattarsi di contratti:
  • conclusi in nome dell’impresa;
  • oppure relativi al trasferimento della proprietà, o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare;
  • oppure relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa.
L’agente dipendente non configura S.O. se l’attività svolta è limitata allo svolgi­mento delle attività elencate nella c.d. “negative list” di cui al co. 4 e aventi carat­tere preparatorio o ausiliario. Agente indipendenteÈ agente indipendente, quale ipotesi idonea ad escludere la sussistenza di una S.O., un soggetto che (art. 162 co. 7 del TUIR):
  • svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e
  • agisce per l’impresa nell’ambito della propria attività ordinaria.
Non è agente indipendente il soggetto che opera esclusivamente o quasi esclu­sivamente per conto di una o più imprese alle quali è “strettamente correlato” (secondo la definizione recata dall’art.162 co. 7-bis del TUIR). Quindi l’agente monomandatario controllato dall’impresa estera si presume una sua S.O. DecorrenzaIn mancanza di una specifica norma di decorrenza, le suddette modifiche dovrebbero applicarsi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dal 2018.Introduzione dell’imposta sulle transazioni digitaliViene introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax), che gra­va nella misura del 3% sulle “prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elet­tro­nici”.Ambito soggettivoL’imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effet­tuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell’anno solare. Essa si applica solo nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di:
  • un sostituto d’imposta residente di cui all’art. 23 co. 1 del DPR 600/73;
  • una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente.
Sono, quindi, escluse dall’ambito applicativo del nuovo tributo le prestazioni effet­tuate nei confronti di “privati”.Non sono, inoltre, soggette all’imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) o in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011).Prestazioni assoggettate all’impostaL’individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate alla web tax è demanda­ta d un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30.4.2018. È però previsto, in linea generale, che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli “forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzial­mente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. Aliquota e base imponibileL’imposta è dovuta nella misura del 3% del valore della singola transazione, in­ten­dendosi per tale il corrispettivo, al netto dell’IVA. Modalità di prelievoL’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto com­mittente. Essa è versata all’Erario dal committente stesso entro il giorno 16 del mese successivo.DecorrenzaL’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubbli­cazione sulla G.U. del DM finalizzato ad individuare le prestazioni su cui essa graverà.Considerando che il termine per l’approvazione di tale provvedimento è fissato al 30.4.2018, la nuova imposta non si applicherà, quindi, prima dell’1.1.2019.Tax free shopping – Rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronicaViene modificato l’art. 4-bis del DL 193/2016, rinviando dall’1.1.2018 all’1.9.2018 l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito del c.d. “tax free shopping”.Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell’IVA previste per le cessioni di cui all’art. 38-quater del DPR 633/72, ossia per le cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare di privati non residenti, trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione.Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziariaViene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle parteci­pazioni non qualificate.DividendiA seguito delle modifiche apportate all’art. 47 co. 1 del TUIR e all’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Ipotiz­zando, quindi, un utile di 10.000,00 euro, percepito da una persona fisica titolare della quota del 30% in una srl e formatosi negli anni dal 2010 al 2015:
  • senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 4.972,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota margi­nale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 2.137,96 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
  • a seguito della riforma, invece, il socio subisce una ritenuta a titolo d’imposta di 2.600,00 euro.
Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:
  • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;
  • dalle società di capitali;
  • dagli enti non commerciali.
PlusvalenzeAnche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un’apposita modifica all’art. 5 del DLgs. 461/97, l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassa­zione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusva­lenze realizzate dall’1.1.2018).Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell’ambito dei re­gimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze “qualificate” e minu­svalenze “non qualificate” (e viceversa), in precedenza esclusa.Ipotizzando, quindi, una plusvalenza di 100.000,00 euro realizzata nel 2018 da una persona fisica titolare della quota del 28,5% in una srl:
  • senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 58.140,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota mar­gi­nale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 25.000,00 euro (impor­to a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
  • a seguito della riforma, invece, il socio è tenuto ad assolvere sulla plusva­lenza l’imposta sostitutiva del 26%.
Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate:
  • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali;
  • dalle società di capitali.
Decorrenze e regimi transitoriLe nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall’1.1.2018. È, però, prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene se­condo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Riprendendo l’esempio precedente, quin­di, se la deliberazione dell’utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione:
  • se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distri­buito dopo il 2022 (con delibera anch’essa avvenuta dopo il 2022);
  • se l’utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti.
Le modifiche al regime delle plusvalenze “qualificate” trovano, invece, applica­zio­ne ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019. Quindi:
  • le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018);
  • le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi sconteranno l’imposizione sostitutiva del 26%.
 Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni – RiaperturaViene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni de­tenuti al di fuori del regime di impresa.Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell’1.1.2018, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva su tale valore.A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018:
  • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, inge­gne­re, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo am­montare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%).
Imposta sostitutiva con aliquota unica dell’8%L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8%, sia in caso di rivalu­tazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).Aumento della soglia di esclusione da IRPEF dei compensi e rimborsi per attività sportiva dilettantisticaViene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche. Ambito applicativoL’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di tra­sferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:
  • ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non pro­fes­sionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perse­guono finalità dilettantistiche;
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Fede­razioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Raz­ze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organi­smo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettan­tistiche e che da essi sia riconosciuto.Somme escluse dal redditoI suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo com­plessivamente non superiore nel periodo d’imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro.Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese docu­mentati relativi al vitto, all’alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.Pertanto, l’esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate:
  • è indipendente dal loro ammontare;
  • non rientra nel suddetto plafond di 10.000,00 euro.
 DecorrenzaIl nuovo limite di 10.000,00 euro si applica dal 2018 (con effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019).Società sportive dilettantistiche con scopo di lucroSono istituite, a decorrere dall’1.1.2018, le nuove società sportive dilettan­tistiche lucrative (SSDL). Forma giuridicaLe SSDL devono essere costituite in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V del codice civile, ossia società semplici, in nome collettivo, in accoman­dita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Sebbene la norma richiami letteralmente le tipologie societarie sopra indicate, sarebbero adatte alla costituzione in SSDL solo le società di capitali, con esclu­sione delle società di persone.Previsioni statutarie obbligatorieAl fine di garantire lo svolgimento effettivo dell’attività sportiva dilettantistica, sono individuate alcune previsioni che, a pena di nullità, devono essere contemplate negli statuti delle nuove SSDL. In particolare:
  • la denominazione o ragione sociale deve contenere la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
  • nell’oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l’organiz­zazione di attività sportive dilettantistiche;
  • gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
  • nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro paga­mento di corrispettivi a qualsiasi titolo, deve essere presente un “diret­tore tecnico” in possesso di determinati titoli di studio.
Riduzione dell’aliquota IRESLe SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell’aliquota IRES (dal 24% al 12%). L’agevolazione è subordinata, cumulativamente:
  • al riconoscimento della società da parte del CONI;
  • al rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento UE 18.12.2013 n. 1407 relativo agli aiuti “de minimis”.
Aliquota IVA per i servizi sportiviSono assoggettati all’aliquota IVA del 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.Trattamento fiscale dei compensi corrisposti per le collaborazioniViene definito il trattamento ai fini reddituali dei compensi corrisposti per le colla­borazioni instaurate con associazioni sportive dilettantistiche (ASD), società sportive dilettantistiche senza fine di lucro (SSD) e SSDL. In particolare:
  • per i contratti di co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR;
  • per i contratti di co.co.co. stipulati da SSDL riconosciute dal CONI, i com­pensi rappresentano per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipen­dente ai sensi dell’art. 50 del TUIR.
Cedolare seccaViene estesa agli anni 2018 e 2019 l’applicabilità dell’aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.Regime dei piani di risparmio a lungo (c.d. “PIR”)  Applicazione alle società immobiliariCon riferimento alle disposizioni che regolano i piani di risparmio a lungo termine (c.d. “PIR”), viene previsto che le imprese emittenti, nelle quali deve essere inve­stito almeno il 70% del valore del PIR, possono svolgere anche un’attività immo­biliare.Presunzione di esercizio dell’attività immobiliareViene, inoltre, soppressa la presunzione secondo cui, ai fini della disciplina dei PIR, “si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’eser­cizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l’impresa svolge l’attività agricola”.Indici sintetici di affidabilità fiscale – Rinvio applicazioneGli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.Ciò comporta che, per il periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018), con­ti­nue­ranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri con­tabili.Controllo preventivo delle compensazioniViene previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l’ese­cuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provve­dimento dell’Agenzia delle Entrate.Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioniLe Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.Nell’ambito della suddetta procedura, la Pubblica Amministrazione, se riceve apposita comunicazione dall’Agente della Riscossione, sospende il pagamento delle somme:
  • fino a concorrenza dell’ammontare del debito iscritto a ruolo;
  • per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione stessa.
Decorsi i 30 giorni senza che l’Agente della Riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico  IncrementoA decorrere dall’1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall’art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.Interventi di recu­pero del patrimonio edilizio  Proroga della detrazioneÈ prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobi­liare.Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.Interventi di riqualifi­cazione energetica degli edifici Proroga detrazione e modifica delle aliquoteLa detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solariPer le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
  • finestre comprensive di infissi;
  • schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all’Allegato M al DLgs. 311/2006).
 Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernalePer le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:
  • nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di clima­tizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
  • nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatiz­zazione invernale con:
  • impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termorego­lazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunica­zione della Commissione 2014/C 207/02;
  • con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore inte­grata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espres­samente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • nella misura del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatiz­zazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibiliSostituendo il co. 2-bis dell’art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:
  • per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.
Acquisto e posa di micro-cogeneratoriLa detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese docu­mentate e rimaste a carico del contribuente:
  • per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.
Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazioneLe detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residen­ziale pubblica.
 Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edi­fici condominiali  Modifica delle aliquote della detrazioneLa detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
  • per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bisc.;
  • oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installa­zione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.);
  • sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.
 Riduzioni dell’aliquota per le spese sostenute dall’1.1.2018Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condomi­niali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall’1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico – Limite di spesaNel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:
  • del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
  • del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione ener­getica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.
 Limite massimo di spesaPer i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.Interventi di riqualificazione energetica degli edifici  Cessione della detrazioneLa leg­ge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di ri­qua­lificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contri­buen­ti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari. Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazioneA decorrere dall’1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:
  • sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  • sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.
 Soggetti che possono cedere la detrazione spettanteLa cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:
  • dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11 co. 2 e all’art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. “incapienti”);
  • dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in que­­stione.
 Soggetti a cui è possibile cedere la detrazioneIn luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti pos­sono optare per la cessione del corrispondente credito:
  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
  • ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva cessione del credito.Soltanto i “soggetti incapienti” possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. bonus mobili ProrogaViene prorogata alle spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), previsto dal co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013.Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal­l’1.1.2017.Sistemazione di giardini e terrazzi  Nuova detrazione IRPEF (c.d. “bonus verde”)È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spe­se sostenute nell’anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:
  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati. Tipologie di immobili agevolatiSono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:
  • su unità immobiliari ad uso abitativo;
  • sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bisc.
 Limite di spesa e ripartizione della detrazioneLa nuova detrazione:
  • è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;
deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sosteni­mento delle spese e in quelli successivi.Premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi  Detrazione IRPEF 19%A decorrere dall’1.1.2018, è possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 19% dell’importo dei premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (nuova lett. f-bis) del­l’art. 15 co. 1 del TUIR). Detrazione IRPEF 19% per canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”  EstensioneLimitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari “fuori sede”, di cui alla lett. i-sexies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, spetta:
  • agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall’università (invece di almeno 100 chilometri);
  • anche qualora l’università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.
 Limite di importoResta fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euroSpese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico – Detrazione IRPEF 19%A decorrere dall’1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-decies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR).Limite di importoLe suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.Spese sostenute per familiari a caricoLe spese di cui alla nuova lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state soste­nute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).Credito d’imposta per la formazione 4.0Viene previsto, per il 2018, un credito d’imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.Ambito oggettivoSono ammissibili al credito d’imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0”.Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell’Allegato A alla legge di bilancio 2018.Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Misura dell’agevolazioneIl credito d’imposta è:
  • pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipen­dente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione;
  • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Disposizioni attuativeCon apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.Nuova Sabatini – RifinanziamentoViene rifinanziata la misura di cui all’art. 2 del DL 69/2013 (c.d. “nuova Sabatini”), per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.Inoltre, il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all’art. 1 co. 52 della L. 232/2016 è prorogato dal 31.12.2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.Credito d’imposta per distributori di carburantePer gli esercenti impianti di distribuzione carburante viene previsto un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dall’1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comuni­cazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.Il credito d’imposta è utilizzabile:
  • esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi – Estensione agli stabilimenti termaliIl credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere, disciplinato dall’art. 10 del DL 83/2014, viene esteso anche agli stabilimenti termali.L’agevolazione per tali soggetti riguarda anche:
  • la realizzazione di piscine termali;
l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgi­mento delle attività termali.Contributi per l’acquisto di nuovi televisoriNell’ambito del passaggio alle nuove frequenze, che dovrebbe avvenire entro il 2022, è previsto un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’art. 3-quinquies co. 5, terzo periodo, del DL 16/2012.Bonus per l’acquisto di strumenti musicaliViene prevista anche per l’anno 2018 la concessione di un contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato.Il contributo è pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2018.Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019Sono confermate per l’anno 2018:
  • l’aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%;
  • l’aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.
Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si prevede l’innalza­mento dell’aliquota IVA ordinaria:
  • al 24,2%, a decorrere dall’1.1.2019;
  • al 24,9%, a decorrere dall’1.1.2020;
  • al 25%, a decorrere dall’1.1.2021.
L’incremento previsto per l’aliquota IVA ridotta del 10% è invece pari:
  • all’11,5%, a decorrere dall’1.1.2019;
al 13%, a decorrere dall’1.1.2020Aliquota IVA per gli interventi di manutenzione con fornitura di beni “significativi”Con una norma interpretativa, viene stabilito che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate è effettuata in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29.12.99.Valore dei beni “significativi”Il valore dei predetti beni:
  • è quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti;
  • deve tenere conto degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stes­si, pertanto, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.
Il predetto valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei citati beni. Modalità di fatturazioneLa fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero deve indi­care, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell’ambito dell’intervento. Comportamenti pregressi difformi e rimborso dell’IVA applicataSono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti sino all’1.1.2018 e non si fa luogo al rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fis­sati dalla norma interpretativa sopra descritta.IVA addebitata per errore – Regime sanzionatorioViene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il ceden­te/ prestatore, per errore, addebiti al cessionario/committente un’IVA superiore a quella dovuta.Potrebbe essere l’ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sba­glio si addebiti un’IVA del 22%.Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell’imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell’imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico).Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l’imposta è stata assolta dalla controparte, dall’altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.Rottamazione dei ruoli – Agevolazioni per gli IACPA beneficio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque de­nominati, siti in territori delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24.8.2016 e del 26 e 30.10.2016, che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli, il pagamento delle rate in scadenza a novembre 2017 viene differito al no­vembre 2018.