ROTTAMAZIONE DEI RUOLI BIS

La Legge 04.12.2017, n.172 ha modificato nuovamente, rispetto al D.L.148/2017, le modalità di accesso alla procedura di “rottamazione bis” delle cartelle di pagamento. La norma ha introdotto nuovi termini, ha dato la possibilità di aderire alla rottamazione a coloro che non avevano aderito alla prima edizione della definizione agevolata e ha dato la possibilità di rottamare tutti i ruoli affidati all’agente della riscossione entro il 30.09.2017.In sostanza la L.172/2017 stabilisce che rientrano nell’ambito della rottamazione i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso dall’1.01.2000 al 30.09.2017. Fanno eccezione:
- i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.- In caso di accoglimentodella domanda la Comunicazione conterrà:
l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. - In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
- In caso di accoglimentodella domanda la Comunicazione conterrà:
l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. - In caso di diniegodella domanda la Comunicazione conterrà:
le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobreed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.
- In caso di accoglimentodella domanda la Comunicazione conterrà:
l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. - In caso di diniegodella domanda la Comunicazione conterrà:
le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobreed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.