Acquisto di crediti da parte di imprese di recupero: norme e dubbi pratici
PREMESSA
Da circa 85 anni il
recupero crediti è disciplinato dalla legge e sottoposto al controllo dello
Stato, tramite il Ministero degli Interni. Per svolgere legittimamente il
proprio non facile lavoro, le imprese specializzate nell’attività di recupero
stragiudiziale dei crediti, definite con un termine ormai un po’ obsoleto
“agenzie di recupero crediti”, devono possedere la licenza prevista dall’art.
115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (TULPS), che è rilasciata dal Questore e, da qualche anno, vale per
tutto il territorio nazionale. Queste ultime e chi opera per loro conto sono
sottoposti al controllo – preventivo e successivo - del Ministero dell’Interno,
che richiede un’attenta e minuziosa verifica dei requisiti di onorabilità e
professionalità degli amministratori e verifica l’andamento dell’attività
corrente. La Circ. 288, tit. I, cap. 3, sez. III della Banca d’Italia -
“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari della Banca d’Italia”,
come tale non diretta alle imprese di recupero credito - prevede che, oltre
all’attività finanziaria, che sappiamo riservata e per lo svolgimento della
quale occorre la relativa abilitazione, gli iscritti all’Albo 106 TUB, vale a
dire le società finanziarie, possono esercitare attività strumentali o connesse
rispetto all’attività principale esercitata, che è quella finanziaria (ciò
vale, analogamente, anche per le banche). Fra le connesse rientra il recupero
crediti di terzi.
L’entrata in vigore
di queste nuove disposizioni di vigilanza dedicate alle società finanziarie,
determinata dalle rilevanti modifiche introdotte a seguito dell’aggiornamento
del d.lgs. 1.9.1993 n.385, testo unico banche (TUB) ha suscitato, negli ultimi
tempi, una serie di interrogativi circa la legittimazione dei soggetti tenuti a
svolgere talune forme di recupero crediti. In particolare, è stato, fra
l’altro, sostenuto che le banche e le finanziarie potrebbero affidare attività
di service solo a soggetti iscritti al nuovo Albo 106 TUB, e non alle agenzie
di recupero crediti di cui all’art. 115 TULPS.
Invero, l’esame
dell’odierno ordinamento giuridico italiano non evidenzia alcuna norma che
preveda un qualche obbligo a carico delle banche o degli intermediari
finanziari di dover affidare l’attività di service solo a soggetti iscritti al
nuovo Albo ex art. 106 TUB. I veri destinatari sarebbero, semmai, i soli
soggetti ex art.115 TULPS (o, quanto meno, in primis), in quanto i 106 TUB non
possono svolgere in modo prevalente recupero crediti.
Il decreto del
Ministero Economia e Finanze del 2.4.15 n.53 “Regolamento recante norme in
materia di intermediari finanziari in attuazione degli artt. 106, c.3, 112,
c.3, e 114 del d.lgs. 1.9.1993, n.385, nonché dell’art. 7-ter, c. 1-bis, della
l. 30.4.1999 n.130”, che ha dato attuazione alle regole del TUB, ha, infatti,
schiuso nuove interessanti prospettive di lavoro per i recuperatori di credito,
e non per le banche o le finanziarie.
In particolare
l’art. 2 c.2 lett. b) del dm ha precisato che l’acquisto, a titolo definitivo,
di crediti - da parte delle imprese di recupero crediti - al ricorrere di
determinate condizioni, non costituisce attività di concessione di
finanziamenti. Questa forma di acquisto di crediti non è, pertanto, “attività
finanziaria”, non è riservata e chi la pone in essere – segnatamente i soggetti
115 TULPS – non deve iscriversi all’Albo 106 TUB.
Questo, in sintesi,
il punto di arrivo: può essere di qualche interesse soffermarsi su alcuni
aspetti particolari della normativa, con riserva di futuri approfondimenti.
Le
fonti normative. Il problema e alcune iniziali valutazioni giuridiche e
operative
L’attività di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è disciplinata dal titolo V
(“Soggetti operanti nel settore finanziario”) del TUB, il cui art. 106 (“Albo
degli intermediari finanziari”), al c.1 prevede che “L’esercizio nei confronti
del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un
apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia”.
La riforma attuata
dal d.lgs. 141/10 e da altre norme successive nei confronti del TUB, che sta
ormai entrando in piena operatività, ha ristretto il perimetro delle attività
riservate agli intermediari finanziari escludendo le attività di assunzione di
partecipazioni e di intermediazione in cambi. E’, pertanto, riservato agli
intermediari finanziari iscritti nell’Albo 106 l’esercizio nei confronti del
pubblico - vale a dire nei confronti di terzi con carattere di professionalità
- delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art.
106 TUB, nuova stesura) e/o di servicing in operazioni di cartolarizzazione dei
crediti (art. 2 cc. 3, 6 e 6-bis l. 130/99). Nulla si dice circa il recupero
crediti, che non costituisce attività finanziaria.
Prendiamo in
considerazione, al riguardo, il decreto del Ministero Economia e Finanze del
2.4.15 n.53 “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in
attuazione degli artt. 106, c.3, 112, c.3, e 114 del d.lgs. 1.9.1993, n.385,
nonché dell’art. 7-ter, c. 1-bis, della l. 30.4.1999 n.130” (dm), che contiene
le norme secondarie di attuazione del TUB.
Soffermiamoci, in
modo specifico, sull’art. 2 c.2 lett. b)[2], rilevante ai nostri fini.
La norma precisa
che l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti - da parte di società titolari
della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi
dell’art. 115 TULPS - al ricorrere di determinate condizioni, non costituisce
attività di concessione di finanziamenti.
Ne discende che
simile tipologia di acquisto di crediti non è “attività finanziaria”, non è
riservata e chi la pone in essere – segnatamente i soggetti 115 TULPS – non
solo non sono fuori legge, ma non devono neppure iscriversi all’Albo 106 TUB.
Le determinate
condizioni da osservare, cui la norma di riferisce in modo dettagliato, sono le
seguenti:
- i crediti devono
essere acquistati a fini di recupero e provenire da alcune tipologie di
soggetti, cioè da
banche o altri
intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia – in
breve, o appartenenti all’Albo ex art. 13 TUB o all’Albo ex art. 106 TUB e deve
trattarsi di crediti classificati in sofferenza o da
soggetti diversi da
banche o altri intermediari finanziari e deve trattarsi di crediti vantati nei
confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato
giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto
accertato dai competenti organi sociali; non rilevano eventuali garanzie reali
o personali;
- i finanziamenti
ceduti non devono eccedere l’ammontare complessivo del patrimonio netto di chi
li compra;
- il recupero dei
crediti così acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di
finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la
modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione
anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.
Esclusione
dell’obbligo di iscrizione all’Albo 106 TUB per le agenzie di recupero crediti
Per quanto concerne
il profilo soggettivo della legittimazione all’acquisto dei crediti in esame,
appare di tutta evidenza che non occorre il possesso - da parte dell’acquirente
dei crediti che sia un’agenzia di recupero ex art. 115 TULPS - di alcuna
iscrizione all’Albo 106.
Diverso sarebbe se
chi compra non fosse un’agenzia di recupero ex art. 115 TULPS. In questo caso
si delineerebbero (perlomeno) due possibilità:
chi compra è banca
o intermediario finanziario, in questo caso gli acquirenti devono essere
iscritti nell’Albo rispettivo
chi compra non è
un’agenzia di recupero crediti ex art. 115, né una banca, né un intermediario
finanziario, in questo caso è da vagliare la liceità della condotta di chi
acquista.
A rafforzare ciò,
le “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari della Banca
d’Italia” (Circ. n.288 del 3.4.2015, cit., in vigore dal 11.7.15), concernenti
i nuovi 106, che (come naturale) non prevedono alcun obbligo di iscrizione
all’Albo 106 per le agenzie di recupero crediti ex art. 115 TULPS.
In sintesi:
non si rinvengono
disposizioni normative circa il presunto obbligo delle banche e degli
intermediari finanziari di dover affidare l’attività di service solo a soggetti
iscritti al nuovo Albo ex art. 106 TUB
il disposto
dell’art. 2 c.2 lett. b) del dm pare proprio schiudere simile mercato alle
agenzie di recupero crediti ex art. 115 del TULPS e non ad altri, per lo meno
in via di principio
nulla vieta che
un’agenzia di recupero crediti chieda ed ottenga, in presenza dei requisiti,
l’abilitazione allo svolgimento dell’attività finanziaria, diventi cioè un
soggetto ex art. 106 TUB, un intermediario finanziario, ma ciò comporterebbe il
venir meno delle peculiarità originarie, in quanto dovrebbe cessare l’attività
recuperatoria per dedicarsi esclusivamente a quella finanziaria (pur con le
limitazioni, di cui infra)
è abbastanza strano
– per non dire che potrebbe anche sembrare una stranezza (forse persino
un’aberrazione) sotto il profilo giuridico e operativo – che un’agenzia di
recupero diventi una finanziaria iscritta all’Albo 106 TUB e continui a
svolgere la sua precedente attività.
Facoltà per le
banche e le finanziarie di svolgere attività di acquisto dei crediti in esame
Resta da
approfondire se – nei confronti degli iscritti nell’Albo 106 che svolgono
attività di service prevalente e non accessoria – sussista un impedimento ad
acquistare detti crediti.
La Circ. 288, tit.
I, cap. 3, sez. III prevede che, oltre all’attività finanziaria, che sappiamo
riservata e per lo svolgimento della quale occorre la relativa abilitazione,
gli iscritti all’Albo 106 possono esercitare attività strumentali o connesse
rispetto alle attività finanziarie esercitate (analoga regola vale per le
banche). In proposito, la normativa chiarisce che le attività strumentali hanno
carattere ausiliario rispetto a quella principale esercitata dall’intermediario
finanziario. In via indicativa, rientrano fra queste lo studio, la ricerca e
l’analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso
funzionale o di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in
relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione, la
gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e
l’addestramento del personale. E’, invece, connessa, l’attività di natura
commerciale o finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare
l’attività finanziaria esercitata ed è svolta in via accessoria rispetto
all’attività principale. In quest’ambito, nell’elencazione della Banca
d’Italia, rientrano attività quali la prestazione di servizi di informazione
commerciale, la consulenza in materia di finanza di impresa, il leasing
operativo ed il recupero crediti di terzi.
In sintesi: è
consentito a banche e intermediari finanziari, che l’abbiano prevista
nell’oggetto sociale quale attività connessa, ma solo come tale e non in via
prevalente, né tantomeno esclusiva, svolgere attività di recupero crediti di
terzi.
In
particolare
L’art.2 c.1 del dm
dispone che “Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie
sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra
l’altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione
finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai
consumatori, così come definito dall’art.121 TUB; d) credito ipotecario; e)
prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito
documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni
altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.
Per il successivo
c.2, non costituiscono attività di concessione di finanziamenti (oltre ai casi
di esclusione previsti dalla legge)
a) l’acquisto dei
crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi
nei casi previsti dalla normativa vigente e
b) l’acquisto, a
titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per
l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’art. 115 del
TULPS quando ricorrono le seguenti condizioni:
1) i crediti sono
acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:
banche o altri
intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali
li hanno classificati in sofferenza, ovvero
soggetti diversi da
quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti
di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato
giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto
accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l’esistenza di
garanzie reali o personali;
2) i finanziamenti
ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l’ammontare complessivo
del patrimonio netto;
3) il recupero dei
crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento
con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle
condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la
posticipazione dei termini di pagamento”.
L’art. 3 c.2 lett.
b) dello stesso dm dispone che, fra le altre forme, non configura operatività
nei confronti del pubblico “l’acquisto di crediti vantati da terzi nei
confronti di società del gruppo di appartenenza”