Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
LA NUOVA NORMA
È un vero e proprio
cambiamento di rotta mentale e politico quello che ha portato alla nascita
della Legge 242 sulla filiera della canapa. Si è trattato di iniziare a
definire un sistema produttivo, regolamentarlo, stabilire come promuoverlo.
Un passo di non
poco conto per una nazione come l’Italia che, da secondo produttore di canapa
fino alla Seconda Guerra Mondiale, ne ha poi totalmente demolito la realtà
agricola consolidata, vitale, confondendo due ambiti invece ben separati:
l’illecito di quella canapa utilizzata nel traffico degli stupefacenti e il
lecito che era parte del panorama agricolo italiano capace di trarne pieni
frutti.
Della pianta non si
butta via nulla, tanto che circa un secolo fa, ampie zone nazionali erano anche
esportatrici e alcune fornivano la Marina Inglese delle cime a questa
necessarie… tutte in fibra di canapa appunto. Oggi il panorama è molto
mutato, le potenzialità sono immense, dalle proprietà nutraceutiche
all’edilizia e alla costruzione digitale di componenti dalle
caratteristiche straordinarie, dalla bioingegneria alla bonifica di
terreni contaminati. Questi sono solo pochi fra i tanti capitoli che
descrivono, sfiorandole, le possibilità odierne e future, sia prossime che
più lontane.
Per meglio
comprendere le intenzioni del legislatore, determinante è il passaggio iniziale
all’articolo 1 sulle finalità. Dalla
lettura si evince come “La presente legge reca norme per il sostegno e la
promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa
L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto
ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della
desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da
impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da
rotazione”.
Identificata subito
la cultivar di canapa, la Sativa L. che, fra le esistenti, rientra nelle
varietà a bassissimo contenuto di THC (tetraidrocannabinolo), il principio
psicotropo per eccellenza, anche se al successivo comma 2 dello stesso articolo
si specifica ancora che “si applica alle coltivazioni di canapa delle
varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di
piante agricole, ai sensi dell’articolo
17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le
quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”.
Per quanto riguarda il sostegno alla filiera, i punti focali sono cinque, coltivazione e
trasformazione, incentivazione dell’impiego e del consumo finale di
semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali, sviluppo
di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca
e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e
ambientale, produzione di alimenti, cosmetici, materie prime
biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori,
realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività
didattiche e di ricerca.
Si entra ancora più
nello specifico all’articolo 2
della Legge con una lista più dettagliata che limita solo l’uso delle biomasse
da canapa per la produzione di carburanti-energia, aspetto che deve riguardare
solo l’autoproduzione energetica delle aziende agricole.
Per le altre possibilità espresse dalla Legge 242 sulla filiera della
canapa, ecco
comparti come l’alimentare e la cosmetica con prodotti finali
elaborati esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori.
Poi semilavorati,
quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti (ricordarsi la
limitazione sulle biomasse), per forniture alle industrie e alle attività
artigianali di diversi settori, compreso quello energetico, materiale destinato
alla pratica del sovescio (pratica agraria che consiste nel sotterrare nel
terreno piante o parti di piante allo stato fresco, per correggere terreni
troppo compatti, per arricchirli di sostanza organica), materiale organico
destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia,
materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati,
coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca
da parte di istituti pubblici o privati, coltivazioni destinate al
florovivaismo.
Ampio quindi lo spettro di possibilità e di sfruttamento delle colture, il tutto da definire nei
particolari grazie ai necessari decreti attuativi per venire incontro alle
necessità di sviluppo della filiera stessa.
Tanto per fare un esempio fra le esigenze da regolamentare, oggi si dipende principalmente
dall’estero per i semi da utilizzare nei terreni dando vita alle
piantagioni, da Francia e Germania tanto per restare in Europa. Dalle uniche
varietà italiane, la Carmagnola, la Fibranova e l’Eletta Campana, non si
riescono oggi a ricavare semi a sufficienza per soddisfare neppure un minimo
della filiera esistente.
La richiesta degli
operatori alle istituzioni è ricreare un polo sementiero italiano,
opportunamente controllato, con nuclei che servano comodamente Nord, Centro e
Sud Italia, anche cercando di recuperare (ma ci vorrà tempo) parte del
patrimonio vegetale delle varietà di canapa utilizzate nel Bel Paese.
Importante novità contenuta nella legge 242 all’articolo 2 sulla
“Liceità”, è che
la coltivazione della tipologia
di canapa sopra descritta, “è
consentita senza necessità di autorizzazione”, ma seguendo precisi
obblighi che l’agricoltore deve eseguire alla lettera (articolo 3): “Il coltivatore ha
l’obbligo della conservazione dei
cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a
dodici mesi. Ha altresì l’obbligo di conservare
le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla
normativa vigente”.
In breve, a ogni
controllo bisogna avere subito disponibili questa documentazione, non esiste
altra via.
Detti controlli
sulle coltivazioni di canapa possono essere fatti dal Corpo Forestale dello
Stato, oggi Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
dei Carabinieri (articolo 4),
compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, ma questo non esclude i
controlli da parte di tutti gli altri organismi che, per competenza, hanno il
compito di sorveglianza come polizia giudiziaria. Controlli che saranno a
campione e, naturalmente, il prelievo fatto sulle piante sarà svolto in
presenza dell’imprenditore agricolo che me avrà una parte in modo da farlo
analizzare da suoi esperti garantendo le necessarie contro verifiche.
Fissati precisi
limiti per il contenuto complessivo di THC
della coltivazione con primo limite
allo 0,2 per cento e, comunque, entro lo 0,6 per cento per rilevazioni
effettuati su piante ancora nei campi (si fa riferimento specifico a
“coltivazioni” e non alla materia prima fuori campo): se rispettati questi
punti fermi, l’agricoltore può vivere sonni tranquilli e continuare a lavorare (articolo 4, comma 5).
C’è da fare attenzione a un punto ben espresso nella Legge 242 sulla
filiera della canapa all’articolo 4, comma 7: se l’agricoltore avesse
rispettato tutti i passi descritti nella legge per impiantare la coltura, ma
alle verifiche di laboratorio il
contenuto di THC sui campioni di piante nella coltivazione risultasse
superiore allo 0,6 per cento, l’autorità giudiziaria potrebbe disporre il
sequestro o la distruzione della canapa presente nel campo, ma all’imprenditore
agricolo non verrebbe contestata alcuna responsabilità.
Sui limiti di THC negli alimenti da canapa (articolo 5), la legge prescrive solo che
siano fissati entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma. E qui i tavoli
di confronto degli appartenenti alla filiera con i dicasteri dovranno definire
i contorni di questo capitolo per metterli nero su bianco grazie a decreti
attuativi (aggiornamento: a settembre 2017 siamo ancora a una bozza-proposta che sta
provocando fortissime polemiche sui limiti proposti).
Da parte sua il
ministero stabilisce degli incentivi
per la filiera (articolo 6), al massimo 700.000 euro annui, “per
favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel
settore della canapa”. Annualmente una quota può essere destinata a
progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e processi di prima
trasformazione della canapa in modo da avviare un processo di
ricostruzione del patrimonio genetico nostrano, oltre che per
definire corretti processi di meccanizzazione rispetto la coltivazione e
la produzione. Del resto in Italia è quasi come se si partisse dal nulla, sia
sui campi che per la tecnologia.
Per le colture non si possono utilizzare sementi auto prodotte (articolo
7) da quelle
certificate e acquistate l’anno precedente, quelle che hanno dato frutto alle
coltivazioni. È ammesso solo in un caso
e per un solo anno, agli “enti di ricerca pubblici, le università, le
agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione, anche stipulando protocolli
o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati
specificamente alla canapicoltura” e, comunque, queste sementi potranno
essere utilizzate solo per “piccole produzioni di carattere dimostrativo,
sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali”.
Stato, regioni e
province autonome possono mettere in campo formazione ad hoc per gli
appartenenti alla filiera della canapa (articolo
8), ma devono anche diffondere la conoscenza sui molteplici utilizzi
della pianta e sulle sue proprietà, quindi in campo alimentare, sulla
bioedilizia, confezionamento, solo per citarne alcuni.
All’articolo 9 della legge 242,
si passa alla tutela del consumatore e qui il ministero delle Politiche
agricole e forestali si fa promotore del riconoscimento di un sistema di
qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa “ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”. In
breve, questo rimane ancora un aspetto da delimitare in ogni suo contorno e
fisionomia ferme restando le norme che aiuteranno a definirlo.
USO TECNICO E NON USO UMANO
Come detto la normativa italiana sulla canapa ha creato un “cuscinetto”
di esenzioni di responsabilità per l’agricoltore nel caso in cui i risultati ad
un controllo rivelino un tenore di THC superiore a 0,2% ma inferiore a 0,6%.
A livello europeo sono ancora in via di definizione i limiti di THC
ammissibili negli alimenti a base di canapa. Federcanapa sostiene anche per la
Normativa italiana la proposta avanzata da EIHA in sede europea per fissare i
limiti di THC come in territorio nazionale.
L’approvazione della normativa sopra menzionata ha portato all’aumento di
questi negozi completamente dedicati al mondo della canapa. Infatti la stessa norma ha alzato la
percentuale consentita di THC (uno dei principi attivi della marijuana) dallo
0,2% allo 0,6%.
Sembra una differenza da poco, ma tutti i produttori, così come i
consumatori, parlano di un grandissimo cambiamento. Molti sperano in un
ulteriore passo in avanti a livello legislativo che possa portare alla completa
legalizzazione della cannabis. I promotori di questa rivoluzione (tutt’altro
che banale pensare che non lo sia, viste le dure restrizioni delle precedenti
regolamentazioni legislative) spingono soprattutto sugli aspetti terapeutici
della cannabis.
Sono ormai noti i benefici che possono portare l’assunzione di CBD (Cannabidiolo
altro principio attivo della sostanza) e THC. Si parla di proprietà
antiossidanti e anti psicotiche, una cura naturale (sia chiaro: non
alternativa ed esclusiva) ad epilessia e ansia cronica, utilissimo inoltre
l’utilizzo come antinfiammatorio.
Ma la norma sopra menzionata, che rubrica “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa”, tratta della cannabis nella sua accezione
agricola e non “per uso ricreativo”. Nelle pieghe della norma, però,
possimo trovare la spiegazione a quanto sopra detto ed in particolare al c.d.
“Uso Tecnico”.
Andiamo ad analizzare nel dettaglio cosa significa questa destinazione
d’uso.
La legge che regola il settore canapa ad uso industriale sembra permettere
la vendita di Canapa ad uso industriale ed in particolare del fiore come
prodotto alimentare, rimandando però la regolamentazione finale col decreto
sopra citato. Analizzando meglio l’Articolo 5 della legge 242/2016 si evince
che la normativa sottende che rimanga invariato il limite impostato
precedentemente negli alimenti, ossia 0,2% di THC come massimale (questa è
l’interpretazione normativa più condivisa attualmente).
Però se la canapa ad uso industriale sotto forma di fiore dovesse essere
venduta come alimento, essa dovrebbe sottostare, come espone chiaramente la
normativa 2 dicembre 2016, n. 242 all’articolo 2, punto 2), comma a)
“alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei
rispettivi settori”, alle norme disciplinari che regolano il settore, dunque ad
un minimo controllo qualità, tipologia di terreno, coltivazione,
pesticidi, fertilizzanti, ecc. ecc..
Analizzando l’art. 2, punto 2, comma a della legge 242/2016, qui spunta,
abilmente, l’uso tecnico. Il famigerato quanto inventato “uso tecnico”, la cui
destinazione espressa chiaramente dal significato della parola “tecnico”, ne
sotto intende la non possibilità di utilizzo ad “uso umano”.
Questa destinazione d’uso NON è chiaramente indicata in nessun
punto della normativa, la quale però autorizzando di fatto le coltivazioni di
Piante di Canapa Certificate con un tenore di THC inferiore a 0,6% nelle
analisi eventuali, ne SOTTENDE la possibilità di produrre e detenere un fiore
prodotto da esse se esso rientra nei valori determinati dalla legge 242/2016,
ossia appunto THC inferiore allo 0,6%.
Inoltre sembra valere questa volta il principio cardine che “tutto ciò
che non è normato o vietato è implicitamente autorizzato”, anche se sorgono
molti dubbi su questa affermazione nel contesto storico attuale italiano.
In pratica, dunque, “uso tecnico” è esattamente il contrario di “uso
umano”.
Grazie alla dicitura “ad uso tecnico” è cosi possibile commercializzare
fiori di canapa ad uso industriale in modo piuttosto libero, soprattutto dai
controlli dei settori con destinazioni ad uso umano.
Questo ha portato il mercato ad aprirsi ai consumatori del fiore “fumato”
tramite una dicitura di “uso tecnico”, e questo grazie esclusivamente a manovre
pubblicitarie ben retribuite.
Tutto regolare, ossia a norma di legge (seppur tirata), se non fosse che
alcune aziende hanno iniziato seriamente a voler raggirare la legge ed il
consumatore allo stesso tempo, sostenendo pubblicamente di “poter
fumare liberamente il fiore“, ed anche che “il prodotto è stato
concepito per sostituire il tabacco nei joint“, come riportato anche su
numerose riviste di settore, incredibilmente ignorando la pericolosità sociale
di una tale affermazione.
I prodotti destinati ad uso tecnico non subiscono alcun controllo di sorta e
pertanto non è chiara l’origine, il suolo su cui sono stati coltivati, gli
eventuali pesticidi e fertilizzanti utilizzati, i controlli sui parassiti,
sulle muffe, sul confezionamento, sullo stoccaggio, sulla scadenza (scritta in
modo fittizio), ecc..
ALCUNI CONSIGLI PER L’ETICHETTA DA UTILIZZARE.
Dopo L. 242/16 inserire art. 1 e art. 3 (solo il numero dell’articolo) (La presente legge reca norme per il sostegno e
la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis
sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto
ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della
desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come coltura da
impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da
rotazione e, art. 3 Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della
canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b)
all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa
provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere
territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano
l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale; d) alla
produzione di alimenti, cosmetici, materie prime
biodegradabili e semilavorati innovativi per le
industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria,
bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca) per
far capire che è solo ad uso agricolo non terapeutico e/o ricreativo.
- Se nell’etichetta viene citato “USO TECNICO” sarebbe da aggiungere, per
dimostrare l’assoluta estraneità ad un uso diverso, “divieto di uso umano e di
uso ricreativo” (per autotutela, poi ognuno ne fa l’uso che vuole)