LA RIVOLUZIONE «EPOCALE» DELLA CRISI DI IMPRESA: DAL FALLIMENTO ALLA LIQUI-DAZIONE GIUDIZIALE
Dopo lunghe vicissitudini e molteplici interventi
legislativi, la legge 155/2017 riforma in maniera «epocale» i principi e gli
istituti di gestione della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza,
il cui decreto attuativo è stato varato alla fine del 2018 ed entrerà in vigore
nel primo trimestre 2019.
Tra le disposizioni innovative è anzitutto da
osservare come l’ordinamento ponga (ora) la differente connotazione dello «stato di crisi» da quello di «insolvenza», rappresentando il primo una
situazione di pericolo che può – ma
non necessariamente deve – sfociare
nella futura ed eventuale evoluzione di irreversibile decozione.
Stante la nota congiuntura italiana, il generale
obiettivo della riforma è orientato a
rendere più agevole alle imprese il ricorso ai c.d. «istituti di
allerta» attraverso il porre in essere specifiche, concrete ed attuabili
procedure di composizione assistita della crisi che consentano
loro, nel rispetto di particolari requisiti e comunque non compiendo atti
patrimoniali “in frode”, la prosecuzione dell’attività nell’ottica della
continuità aziendale e della conservazione, per quanto possibile, della base
occupazionale.
Viene di fatto
prevista l’eliminazione del
retaggio dello “stampo punitivo” fallimentare, cui i muri delle aule di sezione
dei tribunali sono imperniati ormai da notevoli decenni, con il subentro della procedura
di carattere unitario denominata «liquidazione
giudiziale».
Da un punto di vista politico – qui da intendersi nel
senso più ampio della polis, quale
scelta delle direttive, dell’organizzazione e dell’amministrazione della vita e
della res pubblica – l’effetto sul
costo della “macchina della giustizia” dovrebbe manifestarsi in una futura
contrazione delle procedure di insolvenza gestite sotto l’egida dei tribunali,
ai quali verranno probabilmente demandate (“solo più”) quelle afferenti alle
maggiori dimensioni.
Al fine di favorire le controversie fra il debitore
e il ceto creditorio, viene così alla luce il c.d. «meccanismo di allerta» volto ad impedire alle crisi aziendali di
divenire irreversibili, appunto attraverso l’adozione di opportuni strumenti di
composizione stragiudiziale, soggetti ad omologa, e di gestione mediante
accordi e mediazioni concordatarie.
Per agevolare
il ricorso alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi si
dispone, in particolare, che la loro
attivazione non costituisca causa di risoluzione dei contratti pendenti e né
di revoca degli affidamenti concessi, prevedendo altresì che siano inefficaci
tutti i patti contrari.
I procedimenti in parola andranno vagliati riguardo
alla struttura e all’assetto organizzativo e suffragati dai c.d. «indicatori
della crisi» che consentano di misurare –
si ritiene, tempestivamente – le difficoltà reddituali e patrimoniali in
relazione alle dimensioni ed alla tipologia di azienda.
Senza
entrare nella disamina particolareggiata della “rivoluzionaria riforma”, si
accennano meramente alcuni aspetti peculiari:
—
lessicalmente,
sparisce il termine «Fallimento» che
viene sostituito da quello di «Liquidazione
giudiziale», la cui disciplina sostituisce integralmente quella storica fallimentare;
—
si introduce la
fase preventiva di allerta della crisi
al fine di anticiparne l’emersione;
—
al curatore
vengono riconosciuti maggiori poteri, sia di carattere gestionale e sia
afferenti a intraprendere o proseguire particolari azioni giudiziali;
—
si distingue lo
stato di crisi da quello di insolvenza, il cui accertamento viene ricondotto ad
un modello processuale unico per tutti i tipi di debitori (esclusi gli enti
pubblici);
—
impostazione
di procedure “semplificate” orientate a privilegiare e ad assicurare la
continuità aziendale, anche al fine di attuare una riduzione di costi;
—
gli organi di
gestione (amministratori o altre forme di governance)
e di controllo (sindaci e revisori) investiti di maggiori poteri;
—
predilezione
alla formalizzazione delle procedure di composizione stragiudiziale della crisi
volte all’accordo della ristrutturazione dei debiti ed al piano di risanamento
per il ritorno in bonis dell’attività
imprenditoriale;
—
modifiche
agli istituti del concordato preventivo, della composizione della crisi da sovra-indebitamento e della esdebitazione.
L’assistenza prestata dai professionisti dello
Studio D’Elia.
A parere dello scrivente estensore, il fulcro del concreto
successo della riforma prospettata risiede nell’onestà intellettuale e nel cambiamento
culturale – anche da parte del management
imprenditoriale – atto alla tempestiva emersione dello stato di crisi che può
concretizzarsi attraverso l’affidamento dell’incarico di una specifica
consulenza direzionale oppure dotandosi dell’Organo di controllo
(volontariamente o per disposizione di legge).
Le procedure concorsuali sono sovente vissute dagli
imprenditori come un male in sé, non riconoscendole ed anzi allontanandole nel
tempo con la conseguenza di procrastinare lo stato di dissesto e sfociare nella
condizione di irreversibile decozione (con tutte le ripercussioni, talvolta
anche di carattere penalistico).
La nuova procedura di allerta ha natura non
giudiziale e muove essenzialmente da un rapporto
fiduciario e confidenziale che lega il cliente e il professionista.
Sfatando la falsa e malsana visione secondo la
quale il Revisore sarebbe un mero
costo della politica aziendale o, peggio, un ispettore-inquisitore, oltre alla
certificazione del bilancio il nostro Studio
può assistere l’impresa nel proprio cammino nell’ottica della collaborazione,
della continuità e della salvaguardia del patrimonio sociale.
Il sostegno può anche essere rivolto all’assistenza
per le procedure previste dalla riforma in essere, sia in fase pre-concorsuale e concordataria ossia quando
sia già manifesta l’insolvenza.
Dott. Alessandro Verrino