Legge di Bilancio 2020 - Principali novità
La "Legge di Bilancio 2020" (L. 27.12.2019, n.160) è stata pubblicata sul S.O. n.45 della G.U. 30.12.2019, n.304 ed è entrata in vigore l'1.01.2020.
Si riepilogano le principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2020.
Nuovi
limiti nel regime forfetario ex L.
190/2014
La legge di
bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal
regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Viene, inoltre,
disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di
fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai
fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.
Le modifiche
apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.
Spese sostenute
per lavoro dipendente
Per accedere al
regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno
precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00
euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle
per:
·
lavoro
accessorio;
·
lavoratori
dipendenti e collaboratori;
·
utili
erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
·
somme
corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo
o dai suoi familiari.
Resta confermato
il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i
65.000,00 euro.
Possesso di
redditi di lavoro dipendente e assimilati
Rispetto alle
cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato
dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente
e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.
Tale soglia è
irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Riduzione dei
termini di accertamento per fatturazione elettronica
Per i contribuenti
in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione
elettronica, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR
600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del
quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Fruibilità di
benefici fiscali e non fiscali
Il reddito d’impresa
o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal regime
forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della
spettanza o per la determinazione di:
·
deduzioni
dal reddito e detrazioni d’imposta;
·
benefici
di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Ripristino dell’ACE
La
legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”).
L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al
2018.
È
stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del
capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito
detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di
incrementi di capitale rilevanti.
Rivalutazione
dei beni d’impresa
La legge di
bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni
d’impresa. La rivalutazione:
·
riguarda
i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018;
·
deve
essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (per i soggetti “solari”,
si tratta del bilancio al 31.12.2019).
Rispetto ai
precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:
·
è
stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni
ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);
·
è
stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a
seconda della relativa entità).
Estromissione dell’immobile strumentale dell’impresa individuale
Sono state
riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile
strumentale dell’imprenditore individuale, con le quali è possibile fare
transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della
persona con un’imposizione ridotta.
L’imposta è,
infatti, prevista nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale
dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta
adottando, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
L’estromissione
deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti
retroagiscono all’1.1.2020 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero
2020).
Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU
Si interviene
sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili
strumentali; analoghe percentuali si applicano all’IMI della Provincia autonoma
di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.
Rimangono fermi i
consueti criteri di deducibilità.
Deducibilità per
il periodo d’imposta 2019 “solare”
È
confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018
(vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%,
dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili
strumentali.
Deducibilità per i
periodi d’imposta successivi al 2019 “solare”
La
deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in
relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:
·
60%,
per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al
31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
· 100%, a regime,
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire,
dal periodo 2022 “solare”).
Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit
Per i veicoli
concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020,
la percentuale di determinazione del fringe
benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In
particolare:
·
per
i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il
25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle
Tabelle nazionali dell’ACI;
·
per
i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km,
la suddetta percentuale è pari al 30%;
·
per
i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190
g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a
decorrere dal 2021;
per
i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta
percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
Buoni pasto - Limiti di esclusione
da imposizione
Dall’1.1.2020, non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo
complessivo giornaliero di:
·
4,00
euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro);
·
8,00
euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro).
Indennità
sostitutive di mensa per addetti ai cantieri
Viene
invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità
sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali
Per gli
investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione
della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo
credito d’imposta.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta
“generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”,
è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
·
nella
misura del 6% del costo;
·
nel
limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Per gli
investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il
credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
·
40%
per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
·
20%
per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
Per gli
investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L.
232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
·
nella
misura del 15% del costo;
·
nel
limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Modalità di
utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
·
è
utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello
F24;
·
spetta
per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari
importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre
quote annuali (1/3 all’anno);
·
nel
caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere
dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli
investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello
dell’avvenuta interconnessione.
Dicitura in
fattura
Nella
fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo
dell’agevolazione.
Credito d’imposta
per ricerca, sviluppo e innovazione
Viene introdotto,
per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e
sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre
attività innovative.
Misura dell’agevolazione
Per le attività di
ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta:
·
in
misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
·
nel
limite massimo di 3 milioni di euro.
Per le attività di
innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
·
in
misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo
di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
·
nel
limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Per le attività di
design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
·
in
misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
·
nel
limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Modalità di
utilizzo dell’agevolazione
Il credito
d’imposta è utilizzabile:
·
esclusivamente
in compensazione mediante il modello F24;
·
in
tre quote annuali di pari importo;
·
a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
·
subordinatamente
all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.
Credito d’imposta per la
formazione 4.0
Viene prorogato al
2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito
alla misura dell’agevolazione.
Misura dell’agevolazione
Alle piccole
imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro)
il credito d’imposta spetta:
·
nella
misura del 50% delle spese ammissibili;
·
nel
limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
Per le medie
imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di
bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta:
·
in
misura pari al 40% delle spese ammissibili;
·
nel
limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).
Per le grandi
imprese, l’agevolazione spetta:
·
in
misura pari al 30% delle spese ammissibili;
·
nel
limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).
Fermi restando i
limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è
aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle
attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori
dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Eliminazione dell’obbligo
dei contratti collettivi
È stato eliminato l’obbligo di
disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti
collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato
territoriale del lavoro competente.
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno
Viene prorogato al 2020 il credito
d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di
un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate
nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Credito d’imposta per le edicole - Ampliamento dei
beneficiari
Per l’anno 2020,
il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non
esclusivi anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non
rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
nel comune di riferimento.
L’agevolazione è riconosciuta
prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente
nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Credito d’imposta per le fiere
Viene prorogato al
2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione
a fiere internazionali.
Nuova
detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”)
È introdotta una
nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
·
le
spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
·
relative
agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono
ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della
facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o
B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.
Considerato che la
norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione
dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.
Interventi
agevolati
La nuova
agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della
facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Rientrano tra gli
interventi agevolati quelli di:
·
sola
pulitura;
·
sola
tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione
ordinaria).
Assenza di limite
massimo di spesa
Con riguardo alle
spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete
nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.
Ripartizione
La nuova detrazione del 90% deve
essere ripartita in 10 rate annuali.
Interventi
di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga
È prorogata alle
spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in
relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.
In generale,
quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal
6.6.2013 al 31.12.2020.
Si
ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota
della detrazione spettante è del 50%.
Interventi
di recupero del patrimonio edilizio - Proroga
È prorogata, con
riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del
50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.
16-bis co. 1 del TUIR, nel limite
massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono
ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
Proroga
della detrazione c.d. “bonus mobili”
Viene prorogato,
con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
A
tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati
dall’1.1.2019.
Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero,
riqualificazione energetica e antisismici)
Dall’1.1.2020:
·
viene
eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli
interventi antisismici;
· lo sconto sul
corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i
soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti
comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00
euro;
viene
soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli
interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico,
di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h)
del TUIR.
Detrazione
IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile
A decorrere dall’1.1.2020,
al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le
detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR
e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
·
bonifico
bancario o postale;
·
ulteriori
sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del
DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari
e circolari.
Spese per
medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità
La disposizione
non si applica:
·
alle
detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali
e di dispositivi medici;
·
alle
detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture
private accreditate al SSN.
Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione
al reddito complessivo
Dall’1.1.2020,
salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono
escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:
·
per
l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo
non ecceda i 120.000,00 euro;
·
per
la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo
superi i 120.000,00 euro.
Se il reddito
complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.
Rientrano nei
nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:
·
spese
veterinarie;
·
spese
universitarie;
·
spese
per la pratica sportiva dei ragazzi.
Oneri esclusi
dalla parametrazione al reddito complessivo
Sono esclusi dalla
parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a
prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):
·
gli
oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter
dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi
passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed
interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione
principale);
·
le
spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.
Reddito
complessivo
A questi fini, il
reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al
netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di
quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.
Si deve, invece,
tenere conto:
·
del
reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);
·
dei
redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai
sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).
Cedolare secca
Viene portata “a
regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone
concordato.
Ambito di
applicazione dell’aliquota del 10%
Si ricorda che l’art.
3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con
aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:
·
siano
riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità
abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e
Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo
di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal
CIPE;
·
siano
stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le
organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2
co. 3 della L. 431/98 e di cui all’art. 8 della medesima legge (per poter
applicare l’aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in
base al DM 16.1.2017 senza l’intervento delle associazioni sindacali, è
necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e
normativo del contratto all’accordo definito in sede locale per la
determinazione dei canoni).
Cedolare secca
sulle locazioni commerciali
La
legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle
locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi
superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti
stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.
Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA
Per l’anno 2020 l’aliquota
IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l’adozione di
provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di
finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:
·
25%
a decorrere dall’1.1.2021;
·
26,5%
a decorrere dall’1.1.2022.
Per
l’anno 2020 è inoltre confermata l’aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l’adozione
di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi
di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere
dall’1.1.2021.
Proroga
della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non
quotate
La legge di
bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle
partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della
L. 448/2001.
Anche per il 2020,
quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non
commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia
di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e
dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa,
affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis)
del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo
oneroso.
Per optare per
questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:
·
un
professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra,
ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della
partecipazione o del terreno;
·
il
contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo
ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre
rate annuali di pari importo.
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta
sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o
della partecipazione non quotata.
Incremento dell’aliquota
dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari
La legge di
bilancio 2020 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta
sostitutiva per le plusvalenze ex
art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di
terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono
attività di impresa.
Questa imposta sostituisce
l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura
del notaio tramite il modello F24.
Si
ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili
di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i
terreni lottizzati di cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni
edificabili).
IUC e TASI –
Abolizione
A decorrere dal
2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la
disciplina dell’IMU.
Considerato
che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi comunali
che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di
fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI.
“Nuova” IMU
Dall’1.1.2020,
viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del
DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e
le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari
relativi a beni immobili non locati.
Rispetto alla
vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:
·
il
presupposto impositivo;
·
i
soggetti passivi;
·
la
definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
·
le
modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree
fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
·
le
riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i
fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato
a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
·
le
fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).
Aliquote IMU
Le differenze
maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova”
IMU che sono stabilite nel modo che segue:
·
abitazione
principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con
detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o
la diminuzione fino all’azzeramento);
·
fabbricati
rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla
fino all’azzeramento);
·
immobili
merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni
possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento),
mentre dall’anno 2022 sono esenti;
·
terreni
agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06%
o diminuirla fino all’azzeramento);
·
immobili
produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari
allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono
soltanto aumentare l’aliquota sino all’1,06%);
·
altri
immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento
sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie,
in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota
massima dell’1,06 sino all’1,14%.
Liquidazione dell’IMU
L’imposta è dovuta
(e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:
·
alla
quota di possesso;
·
ai
mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Ai fini della “nuova”
IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei
giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Ad esempio, il
mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che
possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.
Si computa in capo
all’acquirente dell’immobile:
·
il
giorno di trasferimento del possesso;
·
l’intero
mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del
cedente.
Ad esempio, se un
immobile viene ceduto il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto da 30
giorni) è a carico dell’acquirente.
Termini di
versamento
Rimangono
invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle
rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:
·
la
prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre
applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
·
la
seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno
e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle
aliquote.
Il contribuente,
tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica
soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.
Per l’anno 2020,
la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di
IMU e TASI per l’anno 2019.
Modalità di
versamento
I versamenti dell’IMU
possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
·
il
modello F24;
·
l’apposito
bollettino postale;
·
la
piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).
Per
i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di
versamento
Accertamenti esecutivi - Estensione al comparto dei
tributi locali
Nel sistema
previgente alla legge di bilancio 2020, gli accertamenti emessi dagli enti
locali (ad esempio in tema di IMU, TARI, TOSAP) dovevano essere pagati entro i
60 giorni successivi alla notifica dell’atto stesso (in sostanza entro il
termine per il ricorso).
Se il pagamento
non veniva effettuato, la riscossione poteva essere gestita in proprio dall’ente
locale, mediante “proprio” concessionario iscritto nell’apposito albo oppure tramite
affidamento all’Agente della riscossione “nazionale”.
Nei primi due
casi, la riscossione veniva azionata tramite ingiunzione fiscale, nel terzo
caso mediante ruolo e cartella di pagamento. Solo a seguito di tali atti (che
dovevano essere notificati entro termini decadenziali) potevano iniziare le
vere e proprie attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e
ipoteche).
La legge di
bilancio 2020, innovando il sistema, mantiene ferma la necessità che il
versamento delle somme avvenga entro il termine per il ricorso. Tuttavia, in
caso di inadempimento viene meno la fase intermedia, consistente nella notifica
dell’in-giunzione fiscale o della cartella di pagamento.
Gli importi
derivanti dall’avviso di accertamento potranno essere direttamente affidati in
riscossione, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell’atto, mediante flussi telematici. Come nel
sistema pregresso, la riscossione sarà a cura dell’ente locale, del
concessionario iscritto nell’apposito albo o dell’Agente della riscossione “nazionale”.
Per
il resto, la disciplina rimane invariata: sarà possibile ricorrere entro i
consueti 60 giorni, senza che ciò impedisca la riscossione delle intere
imposte. Le sanzioni, invece, potranno essere riscosse solo dopo la sentenza di
primo grado e nella misura dei due terzi.
Spese veterinarie - Aumento dell’importo massimo
detraibile
Dall’1.1.2020,
la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall’art. 15 co.
1 lett. c-bis) del TUIR si applica
fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro),
per la parte eccedente 129,11 euro.
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi
- Detrazione IRPEF del 19% dal 2021
Dall’1.1.2021,
spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione
annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
·
conservatori
di musica,
·
istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente
riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,
·
scuole
di musica iscritte nei registri regionali,
·
cori,
bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,
per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR).
Limite massimo di
reddito e di spesa
La detrazione
spetta:
·
ai
contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;
·
per
un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;
anche
se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad
esempio figli).
Florovivaisti
- Regime forfetario per la determinazione del reddito
Per le attività
dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura
acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 c.c.
da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato
applicando ai corrispettivi IVA il coefficiente di redditività del 5%.
Per
fruire del regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, l’attività
di commercializzazione deve svolgersi nel limite del 10% del volume di affare
del florovivaista.
Regime
forfetario per l’agriturismo - Estensione all’oleoturismo
Dall’1.1.2020,
alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni che sono state
previste per l’attività di enoturismo dai co. 502 - 505 dell’art. 1 della L.
205/2017 e, di conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano
attività di agriturismo.
Caratteristiche
del regime forfetario
Il regime fiscale
riservato agli agriturismi, e quindi anche agli oleoturismi dall’1.1.2020
(oltre che agli enoturismi), consiste nell’applicazione di un metodo
forfetario:
·
ai
fini delle imposte sui redditi, per la determinazione del reddito derivante
dall’attività agrituristica;
·
ai
fini dell’IVA, per la determinazione dell’imposta da portare in detrazione a
quella applicata sulle operazioni imponibili effettuate nell’esercizio dell’attività
agrituristica.
Determinazione del
reddito
Per
gli imprenditori che esercitano attività di oleoturismo, fatta eccezione per i
soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di
capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall’attività di
agriturismo si determina applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio
di tale attività, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.
Investimenti
in nuovi impianti di colture arboree pluriennali
Viene
stabilito che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile nell’am-bito
del reddito d’impresa negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per
gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (tra cui la
vite, l’olivo, i frutti maggiori) sono incrementate del 20% con esclusione dei
costi relativi all’acquisto di terreni.
Addizionale
IRES per i concessionari del settore dei trasporti
È introdotta un’addizionale
IRES del 3,5% sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:
·
concessioni
autostradali;
·
concessioni
di gestione aeroportuale;
·
autorizzazioni
e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. 28.1.94
n. 84;
·
concessioni
ferroviarie.
Consolidato e in
trasparenza fiscale
I soggetti che
hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo (art. 117 del TUIR)
determinano il reddito da assoggettare all’addizionale e provvedono al relativo
versamento.
Con riguardo all’opzione
per la trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR), occorre distinguere tra:
·
i
soggetti che hanno esercitato l’opzione in qualità di partecipati, i quali
determinano il reddito da assoggettare all’addizionale e provvedono al relativo
versamento;
·
i
soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la
trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR, i quali determinano il
reddito da assoggettare all’addizionale senza tener conto della quota di
reddito imputato dalla società partecipata.
Decorrenza e
ambito temporale di applicazione
L’addizionale
opera per i soli periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 (esercizi sociali
coincidente con l’anno solare).
Imposta sul consumo dei manufatti con
singolo impiego (c.d. “plastic tax”)
È istituita l’imposta
sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono
destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o
consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. “plastic tax”).
Sono esclusi dall’applicazione
dell’imposta, fra l’altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità
alla norma UNI EN 13432:2002.
Soggetti passivi
Sono obbligati al
pagamento dell’imposta:
·
per
i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
·
per
i MACSI provenienti da altri Stati membri dell’UE, il soggetto che acquista i
manufatti nell’esercizio dell’attività economica o il cedente se i MACSI sono
acquistati da un consumatore privato;
·
per
i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l’importatore.
Misura dell’imposta
L’imposta è
fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta
nei MACSI.
Credito d’imposta
Per l’adeguamento
tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo
standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del
10% delle spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo
di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Disposizioni
attuative
Le modalità
attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia
delle Dogane e Monopoli.
Decorrenza della
nuova imposta
La
nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del provvedimento attuativo.
Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate
(c.d. “sugar tax”)
È istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d.
“sugar tax”).
Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere
utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202
della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di
uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti di origine
naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento
al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:
·
25
grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
·
125
grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.
Insorgenza dell’obbligazione
tributaria
L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
·
all’atto
della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del
fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al
condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano
la rivendita (in tal caso, il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede
al condizionamento sono tenuti al pagamento);
·
all’atto
del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i
prodotti provenienti da Paesi UE (in tal caso, l’acquirente è tenuto al
pagamento);
all’atto
dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate
importate da Paesi non UE (in tal caso, l’importatore è tenuto al pagamento.
L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad
essere esportate.
Misura dell’imposta
L’imposta è fissata nella misura di:
·
10,00
euro per ettolitro, per i prodotti finiti;
·
0,25
euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa
diluizione.
Disposizioni
attuative
Le modalità
attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Decorrenza della
nuova imposta
La
nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del decreto attuativo.
Imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”)
A decorrere dall’1.1.2020
è prevista l’applicazione della nuova “imposta sui servizi digitali” (c.d. “web tax”).
Ambito oggettivo
L’imposta si
applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti
servizi:
·
veicolazione
su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima
interfaccia;
·
messa
a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli
utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di
facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
·
trasmissione
di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo dell’interfaccia
digitale.
Ambito soggettivo
L’imposta si
applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando contemporaneamente:
·
il
prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d’impresa che,
singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:
un
ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque
realizzati e da qualunque attività derivanti e un
ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi
digitali rilevanti ai fini dell’imposta e realizzati in Italia;
·
l’utente
del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell’anno
solare in cui il servizio è tassabile.
Misura e
applicazione dell’imposta
L’imposta è dovuta
nella misura del 3% e si applica sull’ammontare dei ricavi tassabili realizzati
dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare.
Versamento dell’imposta
e obblighi dichiarativi
Il versamento dell’imposta
da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno
solare successivo a quello con riferimento al quale l’imposta dovuta è stata
calcolata.
I
soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell’anno
solare successivo a quello di riferimento, della dichiarazione annuale dell’ammontare
dei servizi tassabili forniti.
Provvedimenti
attuativi
Ulteriori
prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate
dal decreto di attuazione e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, che
renderanno concretamente operativo il nuovo tributo
CIGS e
mobilità in deroga
Vengono previsti
diversi trattamenti in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.
Le aziende
operanti nelle aree di crisi industriale complessa possono chiedere una proroga
di 12 mesi:
·
della
CIGS, di cui all’art. 44 co. 11-bis
del DLgs. 14.9.2015 n. 148, previo accordo stipulato in sede governativa e con
la presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi
percorsi di politica attiva;
·
mentre,
per i lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità al 31.12.2019, è
possibile una proroga, sempre di 12 mesi, della mobilità in deroga di cui all’art.
53-ter del DL 24.4.2017 n. 50.
Per le aziende che
hanno avviato un percorso di cessione aziendale, è possibile chiedere un’ulteriore
proroga di 6 mesi della CIGS, di cui all’art. 44 del DL 109/2018, qualora:
·
sia
necessario ai fini del completamento del processo di cessione e per la
salvaguardia occupazionale;
·
si
sono incontrate fasi di particolare complessità.
·
In
quest’ultimo caso è necessario la stipula di un accordo presso il Ministero del
Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
NASpI
Si
dispone che la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), quando
erogata in un’unica soluzione a titolo di “incentivo all’autoimprenditorialità”,
nei casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa
in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività
lavorative da parte del socio, non sia imponibile ai fini IRPEF.
Rivalutazione
dei trattamenti pensionistici
Si riconosce, per
il periodo 2020-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici
nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 4
volte il trattamento minimo INPS.
Invece, per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi,
la rivalutazione spetta per specifici scaglioni, in misura variabile da un
massimo del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, ad un minimo del 40% per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il predetto
trattamento minimo INPS.
A decorrere dall’1.1.2022,
invece, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella
misura:
·
del
100%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il
trattamento minimo INPS;
·
del
90%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5
volte il trattamento minimo INPS;
·
del
75%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte
il trattamento minimo INPS.
Proroga
del c.d. “bonus bebè”
Si dispone che l’assegno
mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”),
già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra
l’1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:
·
riconosciuto
anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
·
corrisposto
esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione;
·
esteso,
contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE
superiore a 25.000,00 euro.
Aumento
del c.d. “bonus asili nido”
Dal 2019 viene
reso strutturale l’aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. “bonus asili nido”, inizialmente previsto
solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus
in esame è comunque incrementato di:
·
1.500,00
euro, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro;
·
1.000,00
euro, per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001,00 euro fino a 40.000,00
euro.