Nuovi doveri per gli amministratori: l’obbligo di istituire un assetto organizzativo adeguato
A seguito della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. che, in attuazione della legge L. 155/2017,
introduce il nuovo Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, dal 16 marzo 2019 entreranno in vigore le
disposizioni che cambieranno la governance
e gli assetti organizzativi delle imprese collettive nonché i doveri e le
responsabilità di sindaci/revisori.
In particolare, l’art. 375 del Ccii riscrive e
riformula il dettato codicistico ex
art. 2086 - Gestione dell’impresa (già
Direzione e gerarchia dell’impresa) introducendo
l'espresso obbligo (e non facoltà) per l'imprenditore, che operi in forma
societaria o collettiva, di «istituire un
assetto organizzativo,
amministrativo, contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni
dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e
della perdita della continuità aziendale», prevedendo inoltre di doversi
attivare «senza indugio» per porre in
essere l’adozione e l’attuazione di idonee iniziative inerenti.
Gli imprenditori che esercitano l’attività in forma
societaria dovranno pertanto dotarsi – senza distinzione di forma giuridica o
di fatturato – di un sistema di allerta
preventiva in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi tramite
l’adozione di indicatori significativi ed efficaci.
Si tratta di principi di corretta gestione
imprenditoriale che trovano, come tali, la loro collocazione all’interno delle
disposizioni dettate dal Codice civile sull’impresa e che tuttavia impongono
una maggiore attenzione nell’impegno di formalizzare ed introdurre un generale
protocollo organizzativo, pur destinato a variare in ragione della natura e
delle dimensioni aziendali, la cui paternità e responsabilità viene attribuita
agli amministratori.
In tale prospettiva, è doveroso osservare come il
nuovo impianto normativo converga sul prevedere che se gli amministratori e
l’imprenditore a capo dell’azienda dovessero versare, nel futuro della
gestione, in stato di crisi senza aver istituito un adeguato assetto
organizzativo, questi risponderanno in prima persona sotto il profilo civile
per i danni arrecati, anche ai terzi, dalla mancata funzione di vigilanza; inoltre,
l’azienda non potrà beneficiare di alcune misure premiali previste dal nuovo
testo normativo.
Se da un lato la legge obbliga l’imprenditore a
dotarsi di strumenti di allerta, dall’altro impone all’Organo di controllo
l’onere di vigilare sull’operato dell’Organo amministrativo: i sindaci/revisori sono infatti tenuti a
verificare la corretta adeguatezza di
quanto posto in essere e sono investiti del potere di indagine; qualora
emergessero indizi di crisi saranno tenuti a darne notizia allo stesso Organo
di gestione e poi eventualmente attivare la procedura di allerta secondo il
novellato Codice. Il mancato adempimento di tali obblighi determinerà
conseguentemente responsabilità civili e penali in capo agli stessi.
Dotarsi di un sistema di allerta interna volto a consentire
la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa
e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori, è la sfida imminente con
la quale gli imprenditori/amministratori, i sindaci/revisori e gli altri
professionisti dovranno cimentarsi: e per farlo occorrerà una onestà intellettuale di fondo volta
anche, al cambiamento culturale (specie del management).