PIR E VENTURE CAPITAL : UNA SPINTA IMPORTANTE DAL MAXI-EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019
Un maxiemendamento proposto dal
Governo alla legge di Bilancio 2019 introduce diverse novità, peraltro
interessanti, volte ad incentivare l’utilizzo dello strumento del PIR (Piano
Individuale di Risparmio).
Le novità introdotte dal
maxiemendamento vanno oltre rispetto a quelle previste dall’emendamento
proposto dal deputato della Lega Giulio Centemero e che già proponeva per i
Piani Individuali di Risparmio (PIR) un vincolo aggiuntivo al fine di
beneficiare degli incentivi fiscali e cioè veniva inserito l’obbligo di
investire il 3% del capitale raccolto in titoli non negoziati nei mercati
regolamentati.
Le norme introdotte dal Governo
nel maxiemendamento impongono un vincolo ancora più stringente: viene previsto
che i Pir debbano investire in quote o azioni di fondi di venture capital
residenti nel territorio italiano (o in Stati membri della UE o in Stati
aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni
in Italia) almeno il 5% della quota del 21% del patrimonio destinato agli
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB
della Borsa Italiana o in indici equivalenti.
Come ormai noto il 70% della raccolta
effettuata tramite i PIR deve essere investita in titoli emessi da imprese
italiane o UE o dello Spazio economico europeo con stabili organizzazioni in
Italia e il 30% di questo 70% (quindi il 21%) deve essere investito in titoli
diversi da quelli dei principali indici quali il FTSE MIB.
Una norma così strutturata ha
avuto, quale effetto collaterale, quello di far affluire i fondi del PIR sui
titoli negoziati sul FTSE Star o sull’Aim Italia, ma soprattutto sul mercato
secondario, gonfiando a dismisura le quotazioni dei titoli, senza portare
nessuna nuova risorsa alle aziende.
Il maxiemendamento ha come
obiettivo quello di spingere i PIR a investire in Fondi di Venture Capital e,
di conseguenza, in asset illiquidi (beni di non veloce smobilizzo).
In particolare, per Fondi di Venture
Capital la norma introdotta dal maxi-emendamento precisa che si deve trattare di
organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70%
dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI come definite dalla UE,
non quotate, residenti in Italia o nella UE o nello spazio Economico Europeo
con stabili organizzazioni in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti
tre condizioni:
a) Non
hanno operato in alcun mercato;
b) Operano
in un mercato qualsiasi da meno di sette anni;
c) Necessitano
di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di
un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso in
un nuovo mercato geografico, sia superiore al 50% del loro fatturato medio
annuo negli ultimi cinque anni.
Vi è un’ulteriore novità: Le
entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio o di riserve
sotto forma di dividendi delle società partecipate dal ministero dell’Economia
e delle Finanze sono utilizzate in misura non inferiore al 15% del loro
ammontare per investimenti in fondi di venture capital.
In sostanza almeno il 15% dei
dividendi pagati dalla Cassa Depositi e Prestiti al Ministero dell’Economia e
delle Finanze andranno investiti in venture capital. La cifra si aggira intorno
a qualche miliardo di euro.
Fonte : MF – Milano Finanza