RIVALUTAZIONE FISCALE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ PER L’ANNO 2019
Fra le norme ricomprese nella c.d. Legge di
bilancio 2019 (“finanziaria”) viene prevista la riapertura dei termini afferenti
alla possibilità di rivalutare le quote di partecipazione, possedute da persone fisiche per le operazioni che non
rientrano nell’esercizio d’impresa, in società non quotate nei mercati regolamentati alla
data del 1° gennaio 2019 (sussistono poi particolari disposizioni per le società
semplici, gli enti non commerciali, i soggetti non residenti senza stabile
organizzazione in Italia e per le intestazioni a società fiduciaria).
Viene previsto che l’affrancamento sia soggetto a condizione che entro il 30 giugno
2019 sia redatta ed asseverata la perizia di stima che attesti il valore ai
fini fiscali e versata l’imposta sostitutiva (anche in tre rate) stabilita
nella misura dell’11% in relazione alle partecipazioni qualificate (ossia
quelle che rappresentano oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili in
assemblea o più del 25% del capitale sociale della società) e del 10% per
quelle non qualificate (per le soglie inferiori).
La procedura di rivalutazione della quota di
partecipazione societaria è finalizzata a cristallizzare la tassazione delle
plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, in luogo della forma
ordinaria ex art. 67 Tuir; l’agevolazione
consiste cioè nell’assumere, quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto,
quello della partecipazione rivalutata con lo scopo di conseguire un legittimo
risparmio d’imposta in vista di una prossima cessione.
Al rispettarsi di specifiche condizioni, l’applicazione
della norma consente pertanto di corrispondere un’imposta, sostitutiva rispetto
appunto a quella ordinaria, generando un carico tributario potenzialmente
ridotto.
Al riguardo occorre richiamare come la tassazione
ordinaria in capo alle persone fisiche titolari di quote societarie vedeva, sino
al 2017, la distinzione tra partecipazioni qualificate (tassate con le aliquote
Irpef ordinarie su una parte dell’imponibile variabile dal 23% al 43% sul
58,14% dell’imponibile) e partecipazioni non qualificate (tassate con ritenuta
secca al 26% sul 100% dell’imponibile).
Dal 2018 è stata poi disposta l’equiparazione fra
le due tipologie di partecipazione con la conseguenza che i dividendi e le
plusvalenze realizzate sono tassate con aliquota fissa al 26% sull'intero
imponibile.
Di conseguenza, occorre valutare la convenienza che
la pratica di rivalutazione riveste caso per caso.
A titolo esemplificativo, si immagini che una
persona possegga, non in regime di impresa, una quota di partecipazione qualificata
in una Srl rappresentativa del 50% dell’intero capitale sociale, avente un valore
di acquisto di € 20.000 e con l’intendo di alienarla al prezzo di cessione di €
500.000: la rivalutazione della quota attuata prima del 30 giugno 2019 ed il
versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% sull’intero valore rivalutato (nell’esempio
pari ad € 55.000) consentirebbe un cospicuo ed evidente risparmio di imposta
rispetto al conteggio del plusvalore, da indicare in sede di dichiarazione,
secondo la tassazione ordinaria tipica della tipologia dei Redditi diversi.