SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE ESATTORIALI
La Legge di Bilancio 2019 ha
introdotto il cosiddetto “saldo e stralcio” dei debiti risultanti dai carichi
affidati all’Agente della Riscossione (comunemente chiamate cartelle
esattoriali) e rappresenta l’ultimo tassello della pace fiscale.
Si tratta di un’opportunità
riservata alle persone fisiche che
versano in grave difficoltà economica;
questi soggetti possono versare solo una parte del tributo, per le somme
iscritte a ruolo nel periodo compreso dal 2010 al 2017.
L’agevolazione consiste nel fatto
di pagare solamente una parte del tributo vedendosi cancellare le sanzioni e gli interessi di mora.
Chi può aderire
Il saldo e stralcio interessa esclusivamente
le persone fisiche.
Sono pertanto esclusi gli enti non
commerciali, le società di persone e di capitali.
Grave situazione economica
La sussistenza della situazione di
grave e comprovata difficoltà è tale quando:
a) Il debitore
presenta un indice ISEE non superiore a 20.000 euro
b) Alla data
di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in commento
(saldo e stralcio) risulti aperta la liquidazione dei beni ai sensi dell’art.14-ter
della L.3/2012 (crisi da sovraindebitamento).
Ruoli stralciabili
I ruoli che possono essere oggetto
di saldo e stralcio sono quelli derivanti da:
a) Omesso versamento
dei tributi risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli
automatizzati ex art.36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72;
b) Omesso
versamento dei contributi dovuti alle casse previdenziali professionali e alla
gestione separata dell’inps. Sono esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
Restano esclusi dalla procedura di
saldo e stralcio i tributi locali e le cartelle emesse per violazione del codice
della strada.
Quanto si versa
Il versamento è parametrato al
valore dell’ISEE.
In particolare con un valore ISEE:
- fino ad € 8.500 si versa il 16%
degli importi dovuti a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione a
ruolo (sono escluse le sanzioni)
- oltre € 8.500 e fino ad € 12.500
si versa il 20% degli importi dovuti a titolo di capitale e interessi da
ritardata iscrizione a ruolo (sono escluse le sanzioni)
- oltre € 12.500 e fino ad € 20.000
si versa il 35% degli importi dovuti a titolo di capitale e interessi da
ritardata iscrizione a ruolo (sono escluse le sanzioni)
Per i soggetti per i quali è stata
aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art.14-ter della L.3/2012, nell’ambito
della procedura da crisi da sovraindebitamento, occorre versare il 10% di
quanto dovuto a titolo di capitale e interessi;
Sono dovute inoltre le somme
riferite all’aggio e al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notifica della cartella di pagamento;
Come e quando si versa
Il versamento può essere effettuato
alternativamente:
a) Unica soluzione
entro il 30.11.2019;
b) Ratealmente
fino ad un massimo di 5 rate (si applica in questo caso un tasso di interesse
del 2% annuo a decorrere dal 1.12.2019)
In caso di versamento rateale il
pagamento avverrà secondo il seguente calendario:
35% dell’importo dovuto entro il 30.11.2019
20% dell’importo dovuto entro il
31.03.2020
15% dell’importo dovuto entro il
31.07.2020
15% dell’importo dovuto entro il
31.03.2021
15% dell’importo dovuto entro il
31.07.2021
Come si aderisce al “saldo e stralcio”
E’ necessario presentare una
dichiarazione di adesione entro il 30.04.2019 nella quale sarà attestata la
situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica ovvero l’apertura
della procedura di liquidazione di beni.
Entro il 31.10.2019 l’agente della
riscossione comunica al contribuente:
a. L’ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
b. L’importo
delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata;
ovvero
l’impossibilità
di estinguere il debito nei casi in cui non sussistano i requisiti previsti o
qualora la definizione riguardi debiti diversi da quelli ammessi dalla legge.
Qualora l’agente della riscossione
dovesse non accogliere la domanda informerà il contribuente della sua
automatica inclusione (laddove la natura dei debiti lo consenta) nella
cosiddetta “rottamazione ter” fornendo l’importo da pagare (suddiviso in 17
rate) e le relative scadenze di pagamento.
Effetti dell’adesione
Al saldo e stralcio dei debiti sono
applicabili alcune disposizioni in materia di “rottamazione-ter”. Sono per esempio identici gli effetti della definizione:
sospensione dei termini di
prescrizione e di decadenza, l’impedimento all'avvio di nuove procedure
esecutive e della prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate.
Identiche sono le modalità di
pagamento di quanto dovuto come lo sono anche gli effetti del mancato pagamento
dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento.
Possono avere accesso alla
sanatoria del saldo e stralcio, senza limiti di sorta, tutti i soggetti
decaduti dalle prime edizioni della rottamazione.